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Testo unico delle leggi elettorali

  • Art. 110

    L'elettore che non riconsegna una scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 600.000. [Con uguale ammenda viene punito il presidente che non distacca l'appendice dalla scheda] [*]

    [*] Il comma deve intendersi abrogato. Infatti, l'appendice sulle schede di votazione è stata espressamente abolita dall'art. 5 della legge 23 aprile 1976, n. 136.